Capitolo Bonus verde: la Legge di Bilancio 2021 (n° 178/2020) ha di fatto prorogato l’agevolazione del Bonus per tutto il 2021.

Com’è noto, il Bonus verde è un’agevolazione fiscale istituita dalla Legge di Bilancio 2018 e riguarda le spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, unità immobiliari e pertinenze, tutte operazioni che solo aziende altamente qualificate possono svolgere. Oltre a ciò, il Bonus è una vera e propria detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute da diluire in 10 anni su un importo massimo di spesa di 5.000 € per unità immobiliare oggetto di intervento e non è possibile usufruire né dello sconto in fattura né della cessione del credito.

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Ora, quali sono i principali fattori da considerare per applicare al meglio l’agevolazione? Vediamoli insieme:

1) Come detto, il Bonus verde si sostanzia in una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati specifici interventi ovvero:

Di fatto, rientrano nelle spese agevolate gli “interventi straordinari di sistemazione a verde con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, alla riqualificazione di tappeti erbosi”. È inoltre ammesso all’agevolazione l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

2) Nello specifico, hanno diritto alla detrazione i proprietari, i nudi proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e i locatari o comodatari.

3) Il bonus può essere fruito solo per gli interventi appaltati a ditte, mentre sono esclusi i lavori eseguiti direttamente dal contribuente.

4) Fondamentale ricordare che sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali.

5) Se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente “all’esercizio dell’arte o della professione/attività commerciale”, la detrazione spettante è ridotta del 50%.

6) In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (il trasferimento di una sola quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione).

7) Come riportato in precedenza, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di spesa di 5.000 € per unità immobiliare oggetto di intervento. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, il limite di spesa rimane di 5.000 € per unità immobiliare a uso abitativo e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

8) Infine, ai fini della cumulabilità del limite di 5.000 € per il bonus verde con il limite di 96.000 € per le spese di ristrutturazione riferite alla stessa unità immobiliare abitativa, ricordiamo che si può usufruire di entrambe le detrazioni (per un ammontare totale di 101.000 €).

Tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di cui sopra possono essere coordinati, realizzati e certificati dalla nostra azienda, TopSkill Facility Management, in tutti gli ambiti privati e aziendali.

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